Il DL 139/2021 (cd. Decreto Capienze), convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, ha previsto l’inserimento nel Codice Privacy dell’art. 144-bis in tema di revenge porn.

Questo articolo stabilisce che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni e gli esercenti la responsabilità genitoriale verso i minori, abbia fondato motivo di ritenere che audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano o che riguardano il minore, destinati a rimanere privati, vengano condivisi o diffusi senza il suo consenso, ha la facoltà di segnalare il pericolo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ricevuta la #segnalazione, l’autorità effettua le necessarie verifiche e adotta e comunica i provvedimenti entro 48 ore. In particolare, le decisioni vengono comunicate ai fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi agli indirizzi che questi ultimi sono tenuti indicare all’autorità o a pubblicare sul proprio sito internet, a pena del ricevimento di apposita diffida ad adempiere e applicazione di sanzione pecuniaria in caso di inottemperanza a tale diffida. I provvedimenti sono trasmessi insieme al materiale oggetto di segnalazione o alla relativa impronta hash, che consente ai gestori di provvedere al blocco del materiale lesivo per l’interessato.

L’autorità ha stabilito che le segnalazioni debbano essere presentate esclusivamente attraverso il modello, compilabile on-line, che verrà pubblicato a breve nell’apposita sezione del sito web istituzionale. Attualmente è disponibile solo il modello per segnalare al Garante possibili pratiche di revenge porn sui canali Facebook e Instagram (si trova qui: Modello di segnalazione al Garante per impedire pratiche di revenge porn… – Garante Privacy), che il GPDP ha implementato nell’ambito di una collaborazione con tali social network.

Per maggiori informazioni sul revenge porn e su come difendersi, consulta in allegato la scheda del Garante.