Entro il 1° agosto 2022 dovrebbe essere recepita dal nostro Legislatore – con un decreto legislativo il cui schema è stato già varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 marzo e ora all’esame del Parlamento – la Direttiva (UE) 2019/1152, tesa a garantire condizioni di lavoro trasparente e prevedibili all’interno dell’Unione Europea.
La finalità della Direttiva è quella di garantire ai lavoratori subordinati all’interno dell’Unione Europea maggiore prevedibilità e trasparenza del rapporto di lavoro e contiene l’indicazione dei diritti minimi e delle informazioni che devono essere fornite ai lavoratori in ordine alle rispettive condizioni di lavoro.
Lo schema del decreto di recepimento riporta nel dettaglio e amplia le informazioni che dovranno essere fornite ai lavoratori e i termini entro cui il datore di lavoro dovrà provvedere a tale comunicazione.
Dovranno essere comunicate al lavoratore – in formato cartaceo oppure elettronico, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o, per alcune informazioni, entro un mese dall’instaurazione del medesimo – tutte le informazioni tipiche del rapporto di lavoro, tra cui quelle relative a: i) tipologia contrattuale, ii) nominativo del datore di lavoro, iii) sede di lavoro, iv) data di inizio e fine (se si tratta di lavoro a termine), v) durata del periodo di prova (se previsto), vi) inquadramento del lavoratore, vii) programmazione dell’orario ordinario del lavoro, viii) durata di ferie e congedi, ix) diritto ad usufruire di formazione erogata dal datore di lavoro, x) enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi, xi) ccnl applicabile.
Le nuove regole dovrebbero applicarsi a tutti i contratti di lavoro subordinato – compresi i rapporti stipulati nell’ambito della somministrazione di personale – a prescindere dalla durata e dal regime orario, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai rapporti di prestazione occasionale e ad altre forme speciali di rapporto di lavoro (marittimo, della pesca, lavoratori domestici).
Ne restano, invece, esclusi i rapporti autonomi, di durata molto breve (pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive), i rapporti di agenzia, i rapporti di lavoro all’interno dell’impresa familiare e alcune forme di lavoro pubblico.
Le nuove disposizioni si applicheranno, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo, a tutti i rapporti di lavoro anche già instaurati alla data medesima.
Il datore di lavoro, su richiesta del lavoratore già assunto, dovrà quindi trasmettere tutte le informazioni previste dal decreto entro 30 giorni dalla richiesta, per evitare l’applicazione delle sanzioni ivi previste.
L’assenza di richiesta da parte del lavoratore non preclude allo stesso i diritti minimi di informazione previsti dal decreto e, pertanto, è consigliabile integrare sin dall’entrata in vigore del decreto le informazioni comunicate al lavoratore relative al rapporto di lavoro.
In caso di mancata comunicazione delle predette informazioni o di comunicazione tardiva o incompleta, sono previste sanzioni amministrative differenti per ciascuna categoria di informazione mancante, che possono arrivare fino ad un massimo di Euro 1.500,00 per singolo lavoratore interessato.
In allegato il nostro schema riassuntivo.