Entra in vigore oggi, il regolamento n. 2/2019 concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso l’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali adottato con delibera n. 99 del 2019.
Detto regolamento costituisce applicazione dell’art. 156, comma 3, del novellato Codice Privacy a mente del quale il Garante, con propri regolamenti, definisce l’organizzazione e il funzionamento del suo Ufficio e si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d’ufficio e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante indicati nelle tabelle A e B allegate al regolamento.
In particolare, nella tabella A sono riportati il tipo di procedimento e il termine entro il quale ciascun procedimento (o fase procedimentale) deve essere concluso per legge, il dipartimento competente e la fonte normativa di riferimento, mentre nella tabella B è individuato il tipo di procedimento e il termine non altrimenti previsti dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve essere concluso, il dipartimento competente e la fonte normativa di riferimento.
Il regolamento fissa in 12 mesi il termine di decisione dei procedimenti relativi ai reclami di cui all’art. 143 del Codice Privacy con decorrenza dalla data di ricezione della domanda, richiesta, comunicazione o diverso atto di iniziativa da parte dell’Ufficio del Garante. Ciò premesso, qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva, e il parere richiesto non intervenga entro i termini di legge, è possibile procedere indipendentemente dal parere oppure decidere di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, non superiore a 45 giorni.
Per effetto dell’entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il regolamento del Garante n. 2/2007.