L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 (allegata), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della #nota di variazione in diminuzione, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Sostegni bis.
In particolare ha precisato che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto dell’avvio della procedura concorsuale e la conseguente detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno di emissione della nota.
Inoltre, la circolare precisa che l’emissione della nota di variazione in diminuzione e la detrazione dell’imposta non incassata è possibile anche per il creditore che non si sia preventivamente #insinuato nel passivo del fallimento del debitore.