Il Ddl di conversione in legge del “Decreto Sblocca Cantieri” (D.L. 32/2019), nella versione uscita dal Senato, pone fine alla querelle sui nuovi indici che fanno scattare l’obbligo di adottare l’organo di controllo interno da parte delle società a responsabilità limitata, così come modificati dal nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, individuando una soluzione di compromesso.
Infatti, da un lato, sono stati raddoppiati i parametri che fanno scattare l’obbligo – escludendo, così, i soggetti di piccole dimensioni – dall’altro, si è mantenuta la prescrizione contenuta nel nuovo Codice della Crisi che prevede che sia sufficiente il superamento di uno solo dei parametri – allargando dunque il campo di applicazione delle norma – anziché due, come prospettato nella proposta di modifica.
L’emendamento, ora al vaglio della Camera dei Deputati, prevede dunque l’obbligo di nomina del revisore ed, eventualmente, dell’organo di controllo monocratico o collegiale, se per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno dei seguenti limiti:
i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro,
ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro,
iii) dipendenti occupati in media nell’esercizio pari a 20 unità.
Il raddoppio dei limiti risponde all’esigenza di evitare di imporre controlli a società di modeste dimensioni, senza tuttavia privare di efficacia l’impianto del nuovo Codice della Crisi di Impresa, che punta proprio a creare un sistema di allerta interno che possa intercettare tempestivamente i segnali di crisi.
Anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili si è espresso in senso favorevole all’emendamento, ritenendo che possa nel contempo tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza stravolgere gli obiettivi del Codice.
L’accoglimento della proposta di modifica comporterà la riduzione di circa il 50% delle società soggette all’obbligo di controllo, coinvolgendo 80.000 imprese, a differenza delle 140.000 ricomprese nelle soglie originali identificate dalla riforma (2 milioni di attivo e ricavi e 10 dipendenti).