Il Tribunale di Asti, con un’ordinanza del 5 gennaio 2022, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice per superamento del periodo di comporto, nel quale il datore di lavoro aveva ricompreso anche i giorni in cui la lavoratrice era rimasta assente per quarantena e/o isolamento fiduciario.

Il Tribunale ha accolto le argomentazioni esposte dalla lavoratrice, riscontrandone la piena simmetria con la ratio sottesa alla normativa emergenziale.

La lavoratrice ha affermato, infatti, che i giorni di sua assenza dovuti al Covid dovevano essere decurtati dal conteggio del periodo di comporto per i seguenti motivi:

  • Tale periodo avrebbe dovuto essere “considerato come infortunio sul lavoro, avendo la ricorrente contratto il Covid-19 nel luogo di lavoro, con conseguente non computabilità dall’assenza ai fini del superamento del periodo di comporto, ai sensi dell’art. 188 del CCNL Terziario e dalle previsioni di cui all’art. 42 del d.l. 187/2020”;
  • “il predetto periodo andrebbe escluso dal computo ai fini del comporto in quanto qualificabile come quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ex art. 26 d.l. 18/2020”.

Il Giudice ha affermato che il legislatore – con la previsione di cui all’art. 26 d.l. 18/2020 – ha inteso tutelare quei lavoratori che sono costretti a rimanere assenti dal lavoro in quanto attinti dalle misure di quarantena e di isolamento fiduciario prevedendo, da un lato, l’equiparazione di detta assenza alla malattia e, dall’altro, escludendone la computabilità ai fini del periodo di comporto.