Decidendo una controversia insorta tra la banca e un suo cliente, che aveva acquistato presso una filiale dell’istituto di credito, da una società terza, diamanti risultati di valore notevolmente inferiore al prezzo pagato, il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5876 del 4.07.2021, ha ritenuto responsabile la banca per violazione degli obblighi informativi e protettivi posti a tutela della clientela.

    La banca, nel caso in esame, aveva messo a disposizione del cliente il materiale informativo, predisposto dalla società venditrice, aveva inoltrato l’ordine di acquisto ed aveva ospitato le parti in una propria filiale per la stipula del contratto e la consegna dei diamanti.

    Per tale attività la banca aveva inoltre ricevuto una provvigione rapportata agli ordini di acquisto andati a buon fine.

    Secondo il Tribunale di Milano, con la citata sentenza, v’è stato un apporto causale determinante della banca nell’investimento in diamanti proposto al cliente e un suo ruolo attivo nello svolgimento dell’operazione di acquisto; da qui l’affermazione della responsabilità che trova fondamento nel contatto sociale qualificato, instauratosi tra la banca ed il suo cliente, in grado di ingenerare in quest’ultimo un legittimo affidamento sull’adempimento da parte dell’istituto non solo di meri obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì di obblighi di buonafede, di protezione e di informazione, idonei ad attribuire serietà e trasparenza all’operazione di acquisto proposta.