Accade con una certa frequenza, in ambito condominiale, di leggere di liti tra vicini, uno o più dei quali occupano l’immobile in forza di un contratto di #locazione.

Il proprietario dell’immobile, spesso sollecitato ad intervenire nella gestione del conflitto, non sempre ha strumenti efficaci nei confronti dell’inquilino intemperante, soprattutto nel caso in cui il conduttore paghi regolarmente il corrispettivo pattuito.

L’art. 1587 cc stabilisce che il conduttore deve prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso determinato nel contratto.

La giurisprudenza, per lungo tempo, ha individuato la ratio dell’art. 1587 cc nell’abuso del godimento del bene locato solo se venivano modificati lo stato di fatto e la destinazione d’uso dell’immobile e nella misura in cui dette modifiche comportassero un danno economico al locatore o alterassero la conservazione del bene locato.

La Cassazione, con la sentenza n. 22860/20, sulla scia di un avviato mutamento giurisprudenziale, ha dato un’interpretazione estensiva del dettato normativo, individuando l’abuso di cui all’art. 1587 cc, anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, qualora l’uso inappropriato del bene comunque pregiudichi il valore dell’immobile stesso.

Sulla base di tale ulteriore criterio, il comportamento del conduttore che molesta i vicini configura inadempimento contrattuale, con possibilità per il locatore di ottenere la risoluzione del contratto per abuso della cosa locata.

Il proprietario, infatti, potrebbe essere chiamato a rispondere verso gli altri inquilini/vicini come di fatto proprio se tollerasse tali molestie.

Come precisato dalla citata sentenza, può essere qualificata come molestia idonea ad ottenere la pronuncia di risoluzione contrattuale anche un “solo episodio”, connotato da particolare gravità.