In questo momento di emergenza, caratterizzato da un continuo susseguirsi di provvedimenti restrittivi e di “contenimento” del rischio di contagio da COVID-19, adottati sia a livello nazionale che locale, una riflessione si impone sugli effetti che tali provvedimenti possono avere sui rapporti con i propri clienti e fornitori.
Che rischi si corrono a non tenere fede agli impegni contrattuali assunti?
Quali cautele è opportuno adottare nel negoziare contratti di prossima attuazione?
Sebbene ciascun caso debba essere analizzato nella sua individualità, partendo anzitutto dal tenore letterale del contratto (ove esistente) o comunque dalla legge applicabile al rapporto contrattuale / commerciale, proviamo di seguito a fornire, senza pretesa di esaustività, una prima risposta alle domande più frequenti degli imprenditori.
***
1. La pandemia COVID-19 è qualificabile come “causa di forza maggiore”?
Nel linguaggio comune, la causa di forza maggiore è un evento estraneo alla sfera di controllo di una delle parti contrattuali, imprevedibile alla data di sottoscrizione del contratto e inevitabile, che impedisce a una parte di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali. Una simile definizione si rinviene, ad esempio, nel codice civile francese (da cui è stato mutuato il termine “force majeure” art. 1218) e nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili del 1980 (applicabile in molti casi ai contratti di vendita internazionale). L’effetto tipico della forza maggiore è che la parte che subisce l’evento non è responsabile dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione della propria prestazione.
Nel nostro ordinamento, la forza maggiore non è espressamente codificata. Il codice civile (artt. 1256 e 1258 c.c.) prevede l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta (definitiva o temporanea, parziale o totale) della prestazione, qualora l’adempimento risulti appunto impossibile in ragione di un fatto non imputabile alla parte obbligata. Per rilevare ai fini della disciplina appena menzionata, l’impossibilità invocata deve però, secondo l’orientamento giurisprudenziale più accreditato, essere oggettiva o assoluta e non coincidere semplicemente con una maggiore difficoltà nell’esecuzione della prestazione (cd. hardship).
In linea di massima, dunque, la pandemia COVID-19 e le misure restrittive adottate in ragione della stessa dalle autorità competenti non necessariamente configurano una causa di forza maggiore o comunque un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta. Affinché ciò accada, è necessario che, in conseguenza della pandemia o delle predette misure, la parte obbligata risulti oggettivamente impossibilitata ad adempiere o a rispettare i termini per l’adempimento contrattualmente previsti.
Segnaliamo, a titolo di esempio, che l’attuale situazione di emergenza e le misure contenitive adottate dalle Autorità in conseguenza della stessa non potranno tendenzialmente mai giustificare il mancato pagamento di debiti pregressi e, in ogni caso, difficilmente potranno di per sé legittimare il differimento di termini di pagamento già concordati o il mancato pagamento di somme divenute esigibili in questo periodo.
Al tempo stesso, con il DL 18/2020 (cd. “Cura Italia”), il legislatore ha aggiunto all’art. 3 del DL 6/2020 un comma relativo alla rilevanza che il rispetto delle misure di contenimento emanate dalle Autorità competenti dovrà avere “ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”. Tale norma, che contiene sostanzialmente un invito ai giudici che saranno in futuro chiamati a dirimere controversie sorte in conseguenza di ritardi / inadempimenti più o meno direttamente riconducibili all’attuale emergenza, potrà comunque essere sfruttata dai privati già in fase pre-contenziosa, in aggiunta agli altri rimedi offerti dal nostro ordinamento, per cercare di andare esenti da responsabilità contrattuali.
2. Quali sono le conseguenze dell’impossibilità sopravvenuta sulla responsabilità del soggetto obbligato e sul contratto?
Qualora un’obbligazione non possa essere adempiuta (definitivamente o temporaneamente) per impossibilità sopravvenuta, il soggetto obbligato non è responsabile delle conseguenze del ritardo o dell’inadempimento (es. danni, penali, etc.). In caso di inadempimento definitivo (es. acquisto di un biglietto per partecipare a uno spettacolo poi annullato), il contratto si risolve senza necessità di pronuncia giudiziaria e la parte che abbia già eseguito, anche solo in parte, la sua prestazione (es. pagamento del biglietto) ha diritto alla restituzione della stessa. In caso di ritardo nell’adempimento (es. ritardata consegna di merce), il contratto si intende “sospeso” per l’intera durata della temporanea impossibilità, fermo restando che l’obbligazione si estinguerà qualora, perdurando l’impedimento, le circostanze del caso consentano di ritenere che il debitore non è più tenuto ad adempiere o l’altra parte non abbia più interesse a conseguire la prestazione. Spesso, nei contratti che contengono specifiche clausole sulla forza maggiore, è previsto un periodo di tempo decorso il quale una o entrambe le parti possono recedere o comunque porre termine al contratto. Laddove l’impossibilità riguardi solo una parte delle prestazioni oggetto di contratto (impossibilità parziale), l’obbligato deve comunque eseguire la parte di prestazioni rimasta possibile. In questi casi, la controparte avrà però diritto a una corrispondente riduzione della propria prestazione e potrà anche recedere dal contratto, laddove dimostri di non avere più interesse all’adempimento parziale del contratto.
3. La decisione di sospendere temporaneamente l’attività per prevenire il rischio di contagio tra i propri dipendenti consente di giustificare il mancato adempimento o il ritardo nell’adempimento?
Qualora un’impresa, pur potendo formalmente operare ai sensi dei DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, decida di sospendere le proprie attività produttive a scopo “precauzionale”, le chance di invocare con successo l’impossibilità sopravvenuta si riducono, nella misura in cui la stessa deve coincidere con un’impossibilità oggettiva e assoluta, non imputabile al soggetto obbligato. In questi casi, al fine di tentare di non incorrere in responsabilità contrattuali, occorrerà valutare attentamente e valorizzare nei confronti dei propri clienti e fornitori tutti gli elementi presi in considerazione a sostegno della propria decisione, al fine di ancorarla il più possibile a ragioni oggettive ed estranee alla sfera di controllo dell’imprenditore. È in ogni caso consigliabile evidenziare la prevalenza data ai valori costituzionali della salute e della sicurezza dei lavoratori, rispetto agli interessi economici sottesi all’esecuzione dei rapporti commerciali.
In caso di contestazione, sarà importante riuscire a dimostrare di avere operato con la massima diligenza per tentare di non frustrare irragionevolmente gli interessi dell’altra parte contrattuale, ricordando che, nell’esecuzione del contratto, ciascuna parte è tenuta a comportarsi in conformità al canone di buona fede.
4. Esiste l’obbligo di avvisare clienti o fornitori in merito al proprio inadempimento o ritardo dovuto alla pandemia COVID-19?
Normativamente, in caso di forza maggiore (cfr. risposta a domanda n. 1), l’obbligo di comunicare alla controparte l’insorgere dell’impedimento e le conseguenze dello stesso sulla capacità della parte di adempiere le proprie obbligazioni contrattuali è previsto dall’art. 79 della Convenzione di Vienna del 1980, generalmente applicabile ai contratti internazionali di compravendita di beni mobili. Tale articolo prevede che, in assenza di una simile comunicazione entro un tempo ragionevole da quando la parte obbligata acquisisce conoscenza dell’impedimento, quest’ultima risponderà dei danni causati dal mancato invio della comunicazione.
Per i contratti regolati dalla legge italiana, l’opportunità dell’invio di una comunicazione di simile tenore si può considerare fondata sull’obbligo delle parti di dare esecuzione al contratto nel rispetto del principio di buona fede.
Nella maggior parte dei casi, comunque, simili obblighi “informativi” sono previsti contrattualmente nelle clausole relative alle cause di forza maggiore.
In ogni caso, il contenuto di qualsiasi comunicazione informativa, sia generalizzata che individuale, va attentamente ponderato per fare in modo di includere tutte le motivazioni che potranno essere sfruttate in caso di contestazione futura.
5. Quali rimedi possono essere invocati nel caso in cui l’adempimento dei propri obblighi contrattuali sia divenuto particolarmente difficile od oneroso a causa dell’attuale emergenza legata alla pandemia COVID-19?
In linea di principio, la maggiore difficoltà riscontrata nell’esecuzione della propria prestazione (cd. hardship) ricade nell’ambito di responsabilità del soggetto che si è assunto l’obbligazione, nella misura in cui la stessa non determini un’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Tale principio trova riscontro anche nella Convenzione di Vienna del 1980 applicabile ai contratti internazionali di compravendita di beni mobili, ai sensi della quale solo un impedimento qualificabile in termini di forza maggiore (cfr. risposta a domanda n. 1) consente di beneficiare di un’esenzione della responsabilità.
In caso di difficoltà “pratiche” (ad esempio, rallentamenti nei trasporti, difficoltà di approvvigionamento), sarà necessario fare tutto quanto sia ragionevolmente possibile per cercare di adempiere comunque o con il minimo ritardo possibile le proprie obbligazioni. Laddove tali difficoltà risultino superabili solo con sforzi eccessivi o irragionevoli, si potrà provare a sostenere la sussistenza di un’impossibilità sopravvenuta o comunque di una causa di inadempimento o ritardo non imputabile al soggetto obbligato, al fine di non incorrere in responsabilità contrattuali.
Qualora l’adempimento ai propri obblighi risulti eccessivamente oneroso e formi oggetto di un contratto a esecuzione continuata, periodica o differita, è possibile invocare il rimedio previsto dall’art. 1467 c.c.. Ai sensi di tale disposizione, qualora la prestazione di una parte risulti eccessivamente onerosa per avvenimenti straordinari e imprevedibili (quale può ritenersi essere l’attuale emergenza sanitaria), la parte obbligata può chiedere la risoluzione del contratto. Il creditore avrà la facoltà di evitare l’anticipata cessazione del contratto, offrendo di modificarne equamente le condizioni.
In alcuni ordinamenti (es. francese), qualora circostanze imprevedibili rendano eccessivamente oneroso l’adempimento di una delle parti, quest’ultima ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto, che potrà anche essere effettuata dal giudice in base ad equità.
6. Se l’attuale situazione di emergenza, pur non impedendo in modo assoluto la prestazione, fa venire meno l’interesse del creditore di fruirne per la finalità originariamente pattuita, l’ordinamento offre qualche rimedio?
Pur nel silenzio della legge, la giurisprudenza ha ripetutamente riconosciuto che la sopravvenuta impossibilità, per il creditore, di utilizzare la prestazione oggetto di contratto per la finalità essenziale originariamente pattuita (cd. causa concreta del contratto) – laddove detta impossibilità non sia imputabile al creditore stesso – determina l’estinzione dell’obbligazione dell’altra parte e l’applicazione del rimedio della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con le conseguenze restitutorie viste sopra (cfr. risposta a domanda n. 2). A titolo di esempio, sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la risoluzione, da parte dell’acquirente, di un contratto avente ad oggetto la vendita di un “pacchetto turistico” per un viaggio vacanza a Cuba, in ragione dell’epidemia di dengue emorragico in atto nell’isola. Ciò, in quanto il venir meno del normale standard di sicurezza sanitaria del luogo di esecuzione della prestazione turistica avrebbe impedito all’acquirente di soddisfare il proprio interesse di “vacanza” perseguito mediante l’originaria sottoscrizione del contratto (Cass. Civ. n. 16315/2007).
Sarà dunque utile valutare l’applicabilità di tale principio (che sostanzialmente dà rilievo all’impossibilità di realizzare la causa concreta del contratto) ai casi in cui una parte possa sostenere di non potere più utilizzare, temporaneamente o definitivamente, la prestazione prevista in suo favore a causa di impedimenti oggettivi imposti dalle misure di contenimento della pandemia COVID-19 (es. contratti di locazione commerciale relativi a esercizi commerciali chiusi per ordine del DPCM 11 marzo 2020; forniture di merci destinate a essere utilizzate in produzioni sospese in forza del DPCM 22 marzo 2020).
7. Sto negoziando un contratto che dovrà avere esecuzione nei prossimi mesi: quali cautele è opportuno adottare?
Allo stato, non è possibile prevedere la durata e l’evoluzione dell’attuale situazione emergenziale. Ciò che è certo è che la pandemia COVID-19 e i conseguenti provvedimenti di contenimento, suscettibili di incidere anche sulla libertà di impresa e di iniziativa economica, non possono più ragionevolmente ritenersi eventi imprevedibili per chi oggi decida di sottoscrivere un contratto.
Per tale ragione è opportuno che le parti regolamentino espressamente nel contratto i rimedi per il caso in cui future misure di contenimento del contagio da COVID-19 incidano sulla possibilità o tempestività del proprio adempimento, prevedendo possibilmente anche opportuni meccanismi di rinegoziazione che consentano al contratto di raggiungere il suo scopo originario, con le opportune modifiche che le parti potranno via via concordare in buona fede.
Quanto precede, senza dimenticare che, prima di sottoscrivere un contratto, occorrerà verificare che lo stesso non abbia ad oggetto prestazioni attualmente vietate dalle norme di legge e che, dunque, potrebbe considerarsi illecito con conseguente nullità del contratto.