È in vigore da oggi, 9 aprile 2020, il Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”

Il Decreto contiene, tra le altre, una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza.

Tali misure inevitabilmente impattano sull’attività di recupero dei crediti scaduti o in scadenza, producendo una sostanziale sospensione delle azioni esperibili a tutela del proprio credito da parte dei creditori.

Analizziamo di seguito le principali misure contenute nel Decreto Legge 23 dell’8 aprile 2020 che direttamente o indirettamente condizioneranno l’attività di recupero crediti nei prossimi mesi.

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Differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (art. 5)

L’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) viene posticipata al 1° settembre 2021.

Oltre a tale misura, già con il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 è stata prevista la proroga al 15 febbraio 2021 dell’entrata in vigore misure di allerta volte a provocare l’emersione anticipata della crisi poste a carico degli organi di controllo delle imprese e dei c.d. creditori pubblici qualificati (i.e. Agenzia delle Entrate, INPS, Agente della Riscossione).

Disposizioni in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione (art. 9)

I termini di adempimento previsti per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione omologati con scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.

Nei procedimenti per l’omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore potrà presentare al Tribunale, fino all’udienza fissata per l’omologa, un’istanza per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Tale termine, non prorogabile, decorrerà dalla data del relativo provvedimento autorizzativo.

L’istanza non potrà essere proposta dal debitore per i concordati preventivi in cui si sia già tenuta l’adunanza dei creditori e non siano state raggiunte le maggioranze richieste per l’approvazione del piano.

Nell’ambito dei concordati preventivi in bianco, prima della scadenza dei termini concessi per il deposito del piano concordatario, il debitore potrà presentare un’istanza per ottenere un’ulteriore proroga non superiore a 90 giorni, in presenza di concreti elementi che rendano necessario il differimento per fatti sopravvenuti causati dalla pandemia COVID – 19.

Ugualmente, l’istanza potrà essere presentata dal debitore nell’ambito delle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti avviate con il deposito della sola proposta di accordo con i creditori.

Disposizioni relative a ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza (art. 10)

Il Decreto dispone l’improcedibilità dei ricorsi e delle richieste per la dichiarazione di fallimento depositati dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020. Ciò significa che non potranno essere presentati, né da parte dei creditori né da parte dell’imprenditore in crisi, ricorsi e richieste volti a provocare il fallimento di un operatore economico e se già presentati non possono formare oggetto di esame da parte dei Tribunali, con conseguente necessità di ripresentazione.

Tale previsione risponde all’esigenza di alleggerire, da un lato, la pressione sugli imprenditori- il cui stato di insolvenza potrebbe essere ampiamente da addebitarsi a fattori straordinari legati all’emergenza coronavirus – che, in questa fase, potrebbero trovarsi ad essere bersagliati da istanze di fallimento avanzate dai creditori ed evitare di costringerli a presentare una domanda di fallimento in proprio e, dall’altro, il carico di lavoro che verrebbe inevitabilmente a gravare sugli organi giudiziari.

Le istanze per la dichiarazione di fallimento presentate dai pubblici ministeri, se accompagnate dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio dell’impresa, potranno invece essere esaminati, al fine di evitare di avvantaggiare condotte di rilevante dissipazione di rilevanza valore (anche) penale a danno dei creditori, celate dietro lo scudo dell’emergenza epidemiologica.

Per non compromettere l’uguaglianza dei creditori, il termine di sospensione previsto per la presentazione delle istanze di fallimento non verrà computato ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla data di cancellazione del debitore dal Registro delle Imprese, entro il quale l’imprenditore può comunque essere dichiarato fallito, e per il conteggio dei termini utili per la proposizione delle azioni revocatorie.

Sospensione di termini di scadenza dei titoli di credito (art. 11)

Il Decreto prevede la sospensione dei termini di scadenza decorrenti o ricorrenti nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 relativi a vaglia cambiari, cambiali o altri titoli di credito  emessi prima dell’entrata in vigore del decreto e ogni altro atto avente efficacia esecutiva alla medesima data.

La sospensione dei termini opera a favore dei debitori e degli obbligati in via di regresso o in garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

I titoli di credito presentati al pagamento durante il periodo di sospensione sono comunque pagabili nel giorno di presentazione.

I protesti e le contestazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 9 aprile 2020) non possono essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio per la relativa pubblicazione. Se già pubblicati, dovranno essere cancellati a cura delle Camere di Commercio medesime.

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare (art. 36)

Il Decreto proroga fino al giorno 11 maggio 2020 la sospensione dei termini processuali già disposta dal decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, originariamente fissata fino al 15 aprile 2020.

Devono rinviate d’ufficio ad una data successiva all’11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti nel periodo di sospensione presso tutti gli uffici giudiziari.

Per quanto compatibili, sono soggetti alle medesime sospensioni i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.